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Nuovo Statuto della Proporcia
adottato con atto del Notaio Romano
Jus di Pordenone rep. 131.242/29.130 in data 24 novembre
2010 registrato all'Ufficio del Registro di Pordenone in
data 17 dicembre2010 n. 14050 serie I T
ART. 1
DENOMINAZIONE - SEDE
1.1 E' costituita in forma pubblica l'associazione denominata
"Associazione Pro Loco PROPORCIA"
1.2 L'associazione ha sede legale in Porcia, piazza
Remigi n. 1
1.3 L'eventuale trasferimento della sede non costituisce
modifica statutaria.
ART. 2
COSTITUZIONE - AMBITO TERRITORIALE - FORME DI ATTIVITA'
2.1 La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone
fisiche (Soci) che intendono operare attivamente al fine
dello svolgimento coordinato delle attività di promozione
e tutela del territorio della comunità di appartenenza mediante
la valorizzazione delle peculiarità storiche, artistiche,
culturali, naturalistiche, sociali e turistiche del Comune
di Porcia favorendo il miglioramento della vita dei suoi
residenti.
2.2 La Pro Loco, soggetto di diritto privato costituito
su base volontaria, non ha finalità di lucro, i suoi Soci
operano a favore della medesima in forma volontaria secondo
un ordinamento interno ispirato a principi di democraticità
e gratuità delle cariche e della trasparenza dei bilanci.
Possono essere iscritti come Soci tutti i residenti nella
località ed altresì coloro che per motivazioni varie (villeggianti,
ex residenti, ecc.) sono interessati all'attività della
Pro Loco. La Pro Loco è apolitica e apartitica.
2.3 La Pro Loco condivide le finalità a cui si ispira l'U.N.P.L.I.
(Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed in particolare il
Comitato Regionale U.N.P.L.I. del Friuli Venezia Giulia
(Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia).
ART. 3
OGGETTO SOCIALE
3.1 Le finalità che la Pro Loco ha come oggetto sociale
sono:
a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente
la località, proponendo alle Amministrazioni competenti
tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le
bellezze naturali nonché il patrimonio storico-artistico-monumentale
ed ambientale;
b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con
Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni,
spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni
sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché
iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale,
restauro e gestione dei monumenti, mostre ornitologiche
e di animali da cortile, ecc.) che servano ad attirare e
rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la migliore
qualità della vita dei residenti;
c) sviluppare il senso dell'accoglienza nei confronti degli
ospiti e la conoscenza globale del territorio di competenza;
d) curare la tutela, l'informazione e l'accoglienza dei
turisti, anche con l'apertura di appositi uffici;
e) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale
e del volontariato a favore della popolazione della località
(proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione
e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione,
alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento
delle varie componenti della comunità locale finalizzate
anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione,
organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi
scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza
del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando
i valori del territorio e della cultura locali con quelli
degli emigrati residenti all'estero, progetti per la tutela
delle minoranze linguistiche e delle lingue minoritarie);
f) aprire e gestire circoli per i Soci;
g) stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per
il raggiungimento dei fini sociali sopra riportati e nel
senso più ampio.
ART.4
SOCI
4.1 I Soci della Pro Loco si distinguono in:
a) Soci Ordinari;
b) Soci Sostenitori;
c) Soci Onorari.
4.2 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione
annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere iscritti
come Soci tutti i residenti nella località ed altresì coloro
che per motivazioni varie (villeggianti, ex residenti, ecc.)
sono interessati all'attività della Pro Loco.
4.3 Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota
ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
4.4 Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali
dall'Assemblea, su proposta del Consiglio, per particolari
meriti acquisiti nella vita della Pro Loco.
ART. 5
DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI
5.1 I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota
associativa annuale; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento
della quota annuale.
5.2 Tutti i Soci, purché maggiorenni, al momento dell'assemblea,
hanno diritto:
a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco
(con esclusione dei Soci Onorari);
c) di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto
e dei regolamenti della Pro Loco;
d) a ricevere la tessera della Pro Loco;
e) a ricevere le eventuali pubblicazioni della Pro Loco;
f) a frequentare i locali della Pro Loco;
g) di fruire dei servizi della Pro Loco e di partecipare
a tutte le sue attività.
5.3 I Soci hanno l'obbligo di:
a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
b) versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco;
c) non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.
ART. 6
AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
6.1 L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio
Direttivo della Pro Loco a seguito di specifica richiesta
dell'interessato e del successivo versamento della quota
associativa annuale.
6.2 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
6.3 L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio
Direttivo della Pro Loco per dimissioni o per morosità o
per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente
a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti
della Pro Loco.
6.4 Il Consiglio Direttivo, qualora intervengano gravi
motivi, potrà radiare il Socio.
ART. 7
ORGANI
Sono organi della Pro Loco:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) il Collegio dei Probiviri;
f) il Presidente Onorario.
ART. 8
L'ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci iscritti
nel libro soci entro il 28 (ventotto) febbraio antecedente
alla data di convocazione dell'Assemblea stessa e deve essere
convocata almeno una volta l'anno, dopo il 28 febbraio ed
entro il 30 aprile.
8.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le
sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente
Statuto, obbligano i Soci medesimi. Ogni Socio esprime un
voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa
versata.
8.2 L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per
la realizzazione delle finalità sociali.
8.3 All'Assemblea prendono parte tutti i Soci; quelli ordinari
e sostenitori debbono essere in regola con il versamento
della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.
I Soci possono farsi rappresentare con delega scritta conferita
ad altro Socio. Ogni socio può ricevere una sola delega.
8.4 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee,
sia ordinaria che straordinaria, sono presiedute da un Presidente,
nominato dall'Assemblea tra i suoi Soci, assistito da un
Segretario. La funzione di Segretario dell'Assemblea può
essere svolta dal Segretario della Pro Loco. L'Assemblea,
sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente
della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne
stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato
a conoscenza dei Soci, almeno dieci giorni prima della data
fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta
ordinaria e/o elettronica. L'Assemblea, sia ordinaria sia
straordinaria, è valida in prima convocazione, con la partecipazione
di almeno la metà più uno dei Soci e delibera con voto favorevole
della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione,
da indirsi almeno un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque
sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole
della metà più uno dei voti espressi.
8.5 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta
all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul
conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione
del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle
proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.
8.6 L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere
convocata entro il mese di aprile.
8.7 L'Assemblea straordinaria è convocata:
a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti
del Consiglio;
c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo
dei Soci;
d) per le modifiche del presente Statuto;
e) per lo scioglimento della Pro Loco.
8.8 La spedizione degli avvisi di convocazione delle Assemblee
(sia ordinarie sia straordinarie) deve essere anche accompagnata
mediante l'affissione degli stessi, con modalità idonee
a portarli a conoscenza dei Soci.
8.9 Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea
straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei Soci
presenti, in proprio o per delega, e con il voto favorevole
della maggioranza assoluta.
8.10 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni
dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente
dell'Assemblea e dal Segretario, consultabile da tutti i
Soci presso la sede sociale.
ART. 9
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
9.1 L'Assemblea, dopo aver fissato il numero, elegge tra
i Soci i componenti del Consiglio Direttivo (non meno di
5). Possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo,
su invito dello stesso e senza diritto di voto, i rappresentanti
del Comune, di organizzazioni ed associazioni locali che
svolgano attività o realizzino iniziative che interessino
gli argomenti all'Ordine del Giorno, nonché consulenti tecnici.
9.2 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica
quattro anni e sono rieleggibili.
9.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte
all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente
od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei
componenti con diritto di voto.
9.4 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute
consecutive senza giustificazione motivata, possono essere
dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo
il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto
nel successivo comma.
9.5 In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà
come segue: i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con
i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono
immediatamente i membri eletti; se non vi fossero più Soci
da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova
Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo,
qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente
nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo
sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero
Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente
dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire
l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio
Direttivo.
9.6 Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci
non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario:
in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi
dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto,
indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio
Direttivo.
9.7 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza
effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo
ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in
caso di parità è determinante il voto del Presidente.
9.8 Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la
gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli
sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento
delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente
Statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta
inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio
sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo
programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico
e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.
Il Consiglio Direttivo può deliberare un regolamento interno
atto a regolamentare il funzionamento e la gestione dell'Associazione
stessa e delle sue attività.
9.9 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito
verbale firmato dal Presidente e dal Verbalizzante ed approvato
di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da
tutti i Soci presso la sede sociale.
9.10 Il Consiglio può nominare tra i suoi membri il tesoriere.
Compito del tesoriere è seguire i movimenti contabili della
Pro Loco e le relative registrazioni.
ART. 10
IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE
10.1 Il Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio
Direttivo nella sua prima riunione con la presenza della
maggioranza dei Consiglieri e a maggioranza dei voti espressi.
10.2 Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo
al suo interno con le modalità di cui al punto 10.1.
10.3 Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo
di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.
La carica è gratuita.
10.4 In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà
sostituito dal Vice Presidente.
10.5 In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà
dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà
all'elezione di un nuovo Presidente.
10.6 Il Presidente è il rappresentante legale della Pro
Loco, ha la responsabilità della sua Amministrazione, la
rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e
presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci,
è responsabile della conservazione della documentazione
contabile della Pro Loco.
ART. 11
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
11.1 Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre
membri eletti dall'Assemblea dei Soci anche tra non Soci.
11.2 Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di
esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi
momento la contabilità sociale.
11.3 I Revisori dei conti durano in carica quattro anni
ma decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo;
essi sono rieleggibili.
ART. 12
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
12.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri
eletti dall'Assemblea dei Soci anche tra non Soci.
12.2 I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto
delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia
fra i Soci.
12.3 Il Collegio dei Probiviri può segnalare controversie
che non è in grado di decidere al Collegio dei Probiviri
del Comitato Regionale U.N.P.L.I., ai sensi delle norme
dello Statuto Regionale U.N.P.L.I..
12.4 I Probiviri durano in carica quattro anni e non decadono
in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono
rieleggibili.
ART. 13
IL PRESIDENTE ONORARIO
13.1 Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea
per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della
Pro Loco.
13.2 Al Presidente Onorario possono essere affidati dal
Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza.
ART. 14
RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
14.1 Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede
al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività
sono:
1) quote e contributi dei Soci;
2) eredità, donazioni e legati;
3) contributi dell' Unione Europea e di organismi internazionali;
4) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali,
di enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati
al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito
dei fini statutari;
5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6) proventi dalle cessioni di beni e servizi a terzi, anche
attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura
commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria
e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi istituzionali;
7) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo
di promozione sociale.
14.2 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della
Pro Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle
finalità della Pro Loco ed eventuali utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Pro
Loco non possono essere divisi o distribuiti, neppure in
modo indiretto, ai Soci.
14.3 Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro
Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali
previste dal presente Statuto.
14.4 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni
mobili ed immobili ricompresi nell'inventario redatto annualmente
a cura del Consiglio Direttivo e verificato dal Collegio
dei Revisori dei Conti.
ART.15
PRESTAZIONI DEI SOCI
15.1 La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività
prestate in forma volontaria, libera e gratuita da parte
dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
15.2 La Pro Loco può, in caso di particolare necessità,
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni
di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci.
15.3 Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite.
15.4 Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito
a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere
dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dal Socio
o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito
delle attività istituzionali.
ART. 16
RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO
16.1 Il Consiglio Direttivo della Pro Loco deve predisporre
annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario
che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci annualmente.
16.2 Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri
di cassa e di competenza come previsto dalla Legislazione
vigente in materia.
16.3 Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile
per la visione presso la sede della Pro Loco.
ART. 17
SCIOGLIMENTO
17.1 L'eventuale scioglimento della Pro Loco sarà deciso
dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata. Sia
in prima sia in seconda convocazione dovranno essere presenti
almeno i 4/5 (quattro quinti) dei Soci e la decisione di
scioglimento dovrà essere assunta con i 4/5 dei voti espressi.
17.2 In caso di scioglimento, dopo che si sarà provveduto
al saldo di tutte le pendenze passive, le somme e i beni
eventualmente restanti saranno devoluti, con fini di utilità
sociale, al Comune competente per territorio o ad altra
associazione.
ART. 18
INCOMPATIBILITA'
Le cariche di Presidente e Vice Presidente della Pro Loco
sono incompatibili con incarichi in Pubbliche Amministrazioni
(Enti Locali) o in partiti politici.
ART. 19
NORME FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente
Statuto valgono le norme di legge nonché le norme e regolamenti
dell'U.N.P.L.I. e dell'Associazione fra le Pro Loco del
Friuli Venezia Giulia.
Letto, approvato e sottoscritto.
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