Statuto

Statuto dell’Associazione di promozione sociale

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PRO LOCO PROPORCIA APS

 

Articolo 1

DENOMINAZIONE – SEDE

 

1.1  Con il presente atto è costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e delle leggi regionali in vigore, l’Associazione non riconosciuta di promozione sociale denominata “Pro Loco ProPorcia APS”.

1.2  L’Associazione ha sede legale in Piazza Luigi Remigi n. 1 a Porcia (PN).

1.3  L’eventuale trasferimento della sede all’interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

 

Articolo 2

COSTITUZIONE – AMBITO TERRITORIALE – FORME DI ATTIVITÀ

 

2.1  La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che intendono operare attivamente al fine dello svolgimento coordinato delle attività di promozione e tutela del territorio della comunità di appartenenza mediante la valorizzazione delle peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche, sociali e turistiche del Comune di Porcia, favorendo il miglioramento della vita dei suoi residenti. Il numero degli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro associati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

2.2  La Pro Loco, soggetto di diritto privato costituito su base volontaria, non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, avvalendosi prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati. Possono essere iscritti come associati tutti i residenti nella località e altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all’attività della Pro Loco. La Pro Loco è apolitica e apartitica.

2.3  La Pro Loco condivide le finalità a cui si ispira l’UNPLI APS (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) e in particolare l’UNPLI Friuli Venezia Giulia APS.

2.4  La Pro Loco aderisce all’UNPLI APS (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), all’UNPLI Friuli Venezia Giulia APS e al Consorzio Pro Loco competente per territorio, nel rispetto dello Statuto e delle normative UNPLI APS e, per quanto da esse non espressamente stabilito, nel rispetto delle norme del Codice civile.

 

Articolo 3

OGGETTO SOCIALE

 

3.1  Le attività di interesse generale che la Pro Loco ha come oggetto sociale sono:

a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle amministrazioni competenti tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali, nonché il patrimonio storico, artistico, monumentale e ambientale;b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la migliore qualità della vita dei residenti;c)  sviluppare il senso dell’accoglienza nei confronti degli ospiti e la conoscenza globale del territorio di competenza;d) curare la tutela, l’informazione e l’accoglienza dei turisti, anche con l’apertura di appositi uffici;e) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all’educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all’eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l’estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del territorio e della cultura locale con quelli degli emigrati residenti all’estero, progetti per la tutela delle minoranze linguistiche e delle lingue minoritarie);f)  aprire e gestire circoli per gli associati;g) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini sociali sopra riportati e nel senso più ampio.Tali attività si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall’articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:-    interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera f) del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);-    organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera i) del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);-    organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso (ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera k) del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

3.2  La Pro Loco può inoltre esercitare, a norma dell’articolo 6 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera del Consiglio direttivo.

 

Articolo 4

ASSOCIATI

 

L’adesione alla Pro Loco è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivida gli scopi di cui all’articolo 3. Il numero degli associati non potrà mai essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Se il numero diviene inferiore a sette si dovrà provvedere, entro un anno, a integrare il numero degli associati. È prevista espressamente l’assenza di limiti e discriminazioni nell’accesso e partecipazione alla vita associativa secondo quanto disposto dall’articolo 35, comma 3, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

4.1  Gli associati della Pro Loco si distinguono in:

a) associati ordinari;b) associati sostenitori;c)  associati onorari. 4.2  Sono associati ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio direttivo. Possono essere iscritti come associati tutti i residenti nella località e altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all’attività della Pro Loco.

4.3  Sono associati sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

4.4  Sono associati onorari coloro che vengono denominati tali dall’Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco.

4.5  È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando il diritto di recesso.

 

Articolo 5

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

 

5.1Gli associati ordinari e sostenitori devono versare la quota associativa annuale; gli associati onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.

5.2  Tutti gli associati, purché in regola con il versamento della quota associativa al momento dell’assemblea, hanno diritto:

a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;b) a essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;c)  di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti della Pro Loco;d) a ricevere la Tessera del socio UNPLI della Pro Loco;e) a ricevere le eventuali pubblicazioni della Pro Loco;f)  a frequentare i locali della Pro Loco;g) a fruire dei servizi della Pro Loco e a partecipare a tutte le sue attività;h) a esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

5.3  Gli associati hanno l’obbligo di:

a) rispettare lo Statuto e i regolamenti della Pro Loco;b) versare la quota associativa alla Pro Loco;c)  non operare in concorrenza con l’attività della Pro Loco.

 

Articolo 6

AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

 

6.1  L’ammissione di un nuovo associato viene decisa dal Consiglio direttivo della Pro Loco a seguito di specifica richiesta dell’interessato e del successivo versamento della quota associativa annuale. In caso di richiesta respinta, all’interessato dovrà essere comunicata la motivazione della deliberazione in forma scritta.

6.2  La quota associativa è intrasmissibile per atto fra vivi e non rivalutabile. Gli associati che abbiano cessato per qualsiasi motivo la propria appartenenza alla Pro Loco non possono chiedere la restituzione delle quote associative e di eventuali contributi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

6.3  L’esclusione di un associato viene decisa dal Consiglio direttivo della Pro Loco per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti dell’associato che violano lo Statuto ed i regolamenti della Pro Loco. La motivazione dell’esclusione dovrà essere comunicata all’associato escluso in forma scritta. L’esclusione non potrà avere carattere discriminatorio.

6.4  Il Consiglio direttivo, qualora intervengano gravi motivi, potrà radiare l’associato.

 

Articolo 7

ORGANI

 

Sono organi della Pro Loco:

a)  l’Assemblea degli associati;b)  il Consiglio direttivo;c)  il Collegio dei revisori dei conti;d)  l’Organo di controllo;e)  il Collegio dei probiviri.

 

Articolo 8

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

 

L’Assemblea degli associati è costituita da tutti coloro che sono iscritti nel Libro degli associati entro 30 giorni dalla data di convocazione dell’Assemblea stessa e deve essere convocata almeno una volta l’anno.

8.1  L’Assemblea rappresenta l’universalità degli associati e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano gli associati medesimi. Ogni associato esprime un voto indipendentemente dall’ammontare della quota associativa versata.

8.2  L’Assemblea:

a)  nomina e revoca i componenti degli organi sociali;b)  approva il bilancio;c)  delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;d)  nomina e revoca, quando previsto, il soggetto o i soggetti incaricati della revisione legale dei conti e, quando previsto, il soggetto o i soggetti quali organo di controllo;e)  delibera sulle modifiche dello Statuto;f)   approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;g)  ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali;h)  delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;i)    delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

8.3  All’Assemblea prendono parte tutti gli associati; quelli ordinari e sostenitori devono essere in regola con il versamento della quota sociale dell’anno in cui si svolge l’Assemblea. Gli associati possono farsi rappresentare con delega scritta conferita ad altro associato. Ogni associato può essere portatore di una sola delega.

8.4  L’Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, sono presiedute da un presidente, nominato dall’Assemblea tra i suoi associati, assistito da un segretario. La funzione di segretario dell’Assemblea può essere svolta dal Segretario della Pro Loco. L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio direttivo che ne stabilisce la data e l’ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza degli associati, almeno dieci giorni prima della data fissata mediante consegna dell’avviso a mano o a mezzo posta ordinaria e/o elettronica e/o per pubblica affissione.

L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche statutarie e per lo scioglimento della Pro Loco. L’assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

8.5  L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell’anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio direttivo o degli associati.

8.6  L’Assemblea per l’approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno.

8.7  L’Assemblea straordinaria è convocata:

a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo;c)  a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo degli associati;d) per le modifiche del presente Statuto;e) per lo scioglimento della Pro Loco.

8.8  Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario, consultabile da tutti gli associati presso la sede sociale.

 

Articolo 9

CONSIGLIO DIRETTIVO

 

9.1  L’Assemblea, dopo aver fissato il numero, elegge tra gli associati i componenti del Consiglio direttivo (in numero dispari, non meno di 5, non più di 11.

Possono partecipare alle sedute del Consiglio direttivo, senza diritto di voto, un rappresentante del Comune e rappresentanti di organizzazioni e associazioni locali che svolgano attività o realizzino iniziative che interessino la località.

Alla convocazione del neo eletto Consiglio direttivo provvede il consigliere anziano, vale a dire colui che ha ricevuto il maggior numero di preferenze, che è chiamato a presiederne la prima riunione.

9.2  I componenti del Consiglio direttivo restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

9.3  Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente e almeno quattro volte all’anno oppure a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti.

9.4  I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio direttivo, il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

9.5  In caso di “vacatio” per qualsiasi motivo si procederà come segue: i consiglieri mancanti saranno sostituiti con gli associati che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente gli eletti; se non vi fossero più associati da utilizzare per la surroga, potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l’integrazione del Consiglio direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la “vacatio” degli associati nel Consiglio direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno degli associati, l’intero Consiglio direttivo sarà considerato decaduto e il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l’Assemblea elettiva per l’elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

9.6  Il Consiglio direttivo decade se l’Assemblea degli associati non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell’Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l’Assemblea elettiva per l’elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

9.7  Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei componenti del Consiglio direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

9.8  Il Consiglio direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Pro Loco e in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all’Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione con il relativo programma d’attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull’attività svolta. Il Consiglio direttivo può deliberare un regolamento interno atto a regolamentare il funzionamento e la gestione dell’Associazione stessa e delle sue attività. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9.9  Alla riunione del Consiglio direttivo possono partecipare su invito del Presidente soggetti esterni che abbiano rilevanza per particolari aspetti di interesse della Pro Loco.

9.10 Delle riunioni consiliari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal verbalizzante e approvato di volta in volta dal Consiglio direttivo stesso, consultabile da tutti gli associati presso la sede sociale.

9.11 Il Consiglio direttivo può nominare tra i suoi componenti il Tesoriere. Compito del Tesoriere è seguire i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.

9.12 Il Consiglio direttivo delibera annualmente l’importo della quota sociale.

 

Articolo 10

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

10.1  Il Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio direttivo nella sua prima riunione con la presenza della maggioranza dei consiglieri e a maggioranza dei voti espressi.

10.2  Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio direttivo al suo interno con le modalità di cui al punto 10.1.

10.3  Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio direttivo. Può essere riconfermato. La carica è gratuita.

10.4  In caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vicepresidente.

10.5  In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio direttivo che provvederà all’elezione di un nuovo Presidente.

10.6  Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco, ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio direttivo, convoca l’Assemblea degli associati, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco.

 

Articolo 11

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

 

11.1  Il Collegio dei revisori dei conti, qualora nominato, sarà composto da tre componenti eletti dall’Assemblea, anche tra non associati. Il Collegio nomina tra i suoi componenti il Presidente. Il Presidente del Collegio dei revisori viene invitato a partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio direttivo.

11.2  Il Collegio dei revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente e occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.

11.3  I revisori dei conti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili, ma decadono in caso di decadenza del Consiglio direttivo o qualora venga eletto l’organo di controllo, con effetto immediato.

11.4  Al superamento dei limiti previsti dall’articolo 30 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si dovrà procedere alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

 

Articolo 12

ORGANO DI CONTROLLO

 

La nomina dell’organo di controllo da parte dell’Assemblea degli associati, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall’articolo 30 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Ai componenti l’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I suoi componenti devono essere scelti tra i soggetti di cui all’articolo 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Al superamento dei limiti di cui all’articolo 31 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

 

Articolo 13

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

 

13.1  Il Collegio dei probiviri, qualora nominato, sarà composto da tre componenti eletti dall’Assemblea, anche tra non associati. Il Collegio nomina tra i suoi componenti il Presidente.

13.2  I probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di tentare la conciliazione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli associati e tra gli associati e l’Associazione.

13.3  Il Collegio dei probiviri può segnalare controversie, che non è in grado di decidere, al Collegio dei probiviri dell’UNPLI Friuli Venezia Giulia APS, ai sensi delle norme dello Statuto dello stesso.

13.4 I probiviri durano in carica 3 anni, ma decadono in caso di decadenza del Consiglio direttivo; essi sono rieleggibili.

 

Articolo 14

RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

 

14.1  Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento e allo svolgimento della propria attività sono:

1) quote e contributi degli associati;2) eredità, donazioni e legati;3) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;4) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;6) proventi dalle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera marginale e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;7) proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 7 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e il Consiglio nazionale del Terzo Settore.8) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

14.2  Il patrimonio della Pro Loco, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

14.3  Ai fini di cui al punto 14.2 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministrativi e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

14.4  Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili ricompresi nell’inventario redatto annualmente a cura del Consiglio direttivo e verificato dal Collegio dei revisori dei conti, qualora eletto.

 

Articolo 15

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

 

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l’Associazione dovrà tenere:

–     il libro degli associati;-     il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;-     il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

 

Articolo 16

VOLONTARI

Qualora la Pro Loco si avvalga di volontari, così come previsto dall’articolo 17 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dovranno essere rispettate tutte le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del medesimo Decreto legislativo.

 

Articolo 17

PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI

 

17.1  La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

17.2  La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

17.3  Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite.

17.4  Il Consiglio direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dagli associati o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell’ambito delle attività istituzionali.

 

Articolo 18

RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

 

18.1  Il Consiglio direttivo della Pro Loco deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato annualmente dall’Assemblea degli associati. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

18.2  Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza, come previsto dalla legislazione vigente in materia.

18.3  Il rendiconto approvato dall’Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.

 

Articolo 19

PARTECIPAZIONE A CONSORZI, ENTI, COMITATI O ASSOCIAZIONI

 

19.1  L’Associazione aderisce al Consorzio Pro Loco competente per territorio con lo scopo di favorire la collaborazione con le Pro Loco della zona, promuovere iniziative comuni e coordinare e promuovere le attività.

19.2  L’Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei propri compiti, può partecipare o aderire a qualsiasi ente, comitato o associazione.

 

Articolo 20

SCIOGLIMENTO

20.1  In caso di scioglimento o di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto al Comune di residenza della Pro Loco o ad altro ente avente finalità analoghe o a fine di pubblica utilità.

20.2  All’entrata in vigore del Registro unico nazionale del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Pro Loco deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

 

Articolo 21

INCOMPATIBILITÀ

 

Le cariche di Presidente e Vicepresidente della Pro Loco sono incompatibili con cariche elettive in pubbliche amministrazioni (enti locali) o in partiti e movimenti politici.

 

Articolo 22

NORME FINALI

 

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme di legge e del Codice civile, nonché le norme e i regolamenti dell’UNPLI APS (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) e dell’UNPLI Friuli Venezia Giulia APS.